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TRATTAMENTO DI FINE MANDATO: INFORMAZIONI PRELIMINARI IN SINTESI

1) Il trattamento di Fine Mandato costituisce un compenso differito che viene erogato alla cessazione del mandato stesso.

2) Contraente: sempre l’azienda – beneficiari (a fine mandato): i collaboratori/amministratori designati – riscatto anticipato sempre possibile (penalizzato, ove NON in presenza di cessazione del mandato) su richiesta dell’azienda.

3) Lo scopo principale del T.F.M. (in particolar modo se realizzato attraverso un prodotto assicurativo) non è quello di perseguire particolari performance di rendimento delle somme accantonate e investite, ma, piuttosto, si concretizza nella garanzia della prestazione in favore dei beneficiari per il tramite di un accantonamento costante nel tempo posto al di fuori del perimetro di attività aziendale oltre che, naturalmente, nel beneficio fiscale che ne deriva.

4) Possono accantonare e successivamente erogare il TFM sia le società di capitali sia le società di persone.

5) Destinatari del rapporto possono essere, in via esemplificativa ma non esaustiva, i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società (amministratori, sindaci, ecc…), i partecipanti a collegi e commissioni e, comunque, lavoratori titolari di una collaborazione coordinata e continuativa.

6) Gli importi corrisposti, alla cessazione del mandato, al collaboratore/amministratore come TFM, sono soggetti al regime di tassazione separata (che consiste nell’utilizzo di un’aliquota media al posto dell’aliquota marginale prevista dall’IRPEF), ciò permette di evitare la progressività del prelievo fiscale, particolarmente efficace e incisiva sui redditi elevati.

7) Per l’azienda la quota annua d’indennità accantonata è deducibile dal reddito d’impresa mentre per l’amministratore le quote accantonate dall’azienda non costituiscono reddito.

8) Il diritto all’indennità di Fine Mandato deve risultare da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto con il beneficiario.

9) La misura dell’accantonamento può essere stabilita sia in termini percentuali del compenso annuo sia in valore assoluto. Nel rispetto dei principi di equilibrio (sull’ammontare del compenso) oltre che di congruità e inerenza, sarà l’azienda, in rapporto al proprio ambito di operatività e all’importanza e utilità dell’opera svolta dall’amministratore, a stabilirne l’ammontare.

10) Essendo necessariamente, quello tra l’azienda sottoscrittrice il TFM e il depositario pro-tempore delle somme accantonate, un rapporto di fiducia continuativo nel tempo, particolare attenzione deve essere rivolta alla solidità economico-finanziaria del citato depositario; nel caso in cui la scelta ricadesse su Allianz s.p.a., le somme accantonate verrebbero investite in VITARIV, la gestione separata che da oltre 35 anni garantisce stabilità finanziaria e costanza di rendimento.

[ Andrea Girella // AC Assicurazioni ]

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