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TRASPARENZA E TRACCIABILITÁ DEI FONDI CONDOMINIALl: IL CONTO CORRENTE CONDOMINIALE

In ambito condominiale, uno degli aspetti più importanti è sicuramente quello che riguarda la corretta gestione delle finanze.
Tra le responsabilità fondamentali dell’amministratore vi è quella di assicurare che le entrate e le uscite del condominio siano gestite in modo trasparente e sicuro.
A tal proposito, l’art. 1129, comma 7, c.c., stabilisce che l’amministratore condominiale ha l’obbligo di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini ovvero da terzi, nonché quelle a qualunque titolo erogate per conto del Condominio, su uno specifico conto corrente, postale ovvero bancario, intestato al medesimo Condominio. Nell’ipotesi in cui i condomini provvedano al pagamento delle quote condominiali in contanti, queste devono essere poi trasferite sul predetto conto per assicurare la tracciabilità dei movimenti.

Tale disposizione codicistica, novellata dalla Riforma di Condominio L. 220/2012, contribuisce a rendere del tutto trasparente la gestione dell’attività amministrativa dell’amministratore di condominio e permette ai singoli condomini una verifica periodica delle entrate e delle uscite del condominio.
Infatti, l’utilizzo di un conto corrente dedicato per ciascun condominio, assicura che tutte le entrate e le spese siano registrate in modo chiaro ed offre ai condomini la possibilità di monitorare l’utilizzo dei fondi condominiali.
La previsione normativa in esame ha carattere imperativo. L’assemblea non può in alcun modo dispensare l’amministratore dal rispetto di tale obbligo.
Nell’ipotesi in cui l’amministratore dovesse sottrarsi all’obbligo di apertura del conto corrente condominiale commetterebbe un’irregolarità tale da comportare la revoca del mandato ex art. 1129 c.c.
Si rammenta infatti che l’amministratore opera in qualità di mandatario ed è tenuto alla totale trasparenza nei confronti di tutti i Condomini.

Dott.ssa Roberta Brumana

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