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SPESE DI PUBBLICITA’ – ACCERTAMENTI

Spese di pubblicità: l’ inerenza si misura in base all’attività dell’impresa La CTR Lombardia con sentenza 113/28/2011 ha chiarito che il principio dell’inerenza è di pari importanza rispetto al principio della gratuità nella distinzione delle spese pubblicitarie, solitamente considerate quelle per “iniziative direttamente rivolte all’incremento delle vendite”, rispetto a quelle di rappresentanza ovvero quelle “con finalità promozionali e di pubbliche relazioni” e va valutato in relazione al settore in cui l’azienda opera. Nel caso di una azienda del settore della moda, la CTR ha accolto il ricorso della società affermando che le spese per l’organizzazione di eventi mondani e fornitura gratuita di abiti ed accessori a personaggi famosi rientrano nell’ambito delle spese di pubblicità (deducibili quindi interamente nell’esercizio di sostenimento o in 5 anni ) e non di rappresentanza (deducibili solo entro un limite di ricavi correlati), in quanto l’attività di questo tipo di imprese si basa sulla comunicazione di un modello di stile che influenza direttamente gli acquisti del pubblico. Fonte: Il Sole 24 Ore Frode carosello ed evasione fiscale se la società ha vita brevissima Secondo la Corte di Cassazione la contabilizzazione di fatture emesse da società che hanno vita estremamente breve è indice della c.d. “frode carosello” o dell’elusione fiscale. Ricevere fatture da società che hanno vita estremamente breve può costituire una frode ed un’elusione fiscale, facendo presumere un’illegittima detrazione dei costi. Pertanto, l’abuso di diritto sussiste quando le operazioni procurano alla parte un vantaggio fiscale, contrario all’obiettivo perseguito dalle disposizioni di legge formalmente rispettate. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19530 del 23 settembre 2011. Fonte: Il Sole 24 Ore Accertamenti esecutivi, istituiti i codici tributo Istituiti i codici tributo per versare le somme dovute in fase contenziosa, per adempimenti diversi da quelli connessi agli istituti definitori, a seguito di avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° ottobre 2011 L’art. 29 del D.L. n. 78/2010 ha previsto che gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, diventeranno esecutivi decorsi i 60 giorni dalla loro notifica, a partire dal 1° ottobre 2011. Al riguardo, con la Risoluzione n. 95/E del 27 settembre 2011, sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento, mediante il modello F24, degli importi dovuti nella fase di contenzioso, per adempimenti diversi da quelli connessi agli istituti definitori. I codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. Dalla risoluzione si evince, inoltre, che l’ambito di applicazione della norma riguarda anche eventuali imposte sostitutive, nonché le ritenute alla fonte. L’Agenzia delle Entrate, infine, informa che, con successiva risoluzione, verranno individuati gli ulteriori codici tributo necessari per il versamento delle relative sanzioni. Fonte: Il Sole 24 Ore

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