Quante volte in condominio si sente pronunciare la fatidica frase? Molte, forse troppe e purtroppo sempre a sproposito. In barba a regolamento condominiale, orari, senso civico e chi più ne ha più ne metta in ogni condominio c’è qualcuno che ancora crede che l’atto notarile che attesta la proprietà di un appartamento lo ponga al di sopra di ogni regola di buon vicinato.
E’ così che iniziano le docce alle tre del mattino, gli aspirapolveri a tempo perso, porte che sbattono, bambini che corrono come al parco giochi, cani che abbaiano ad ogni ora, manutenzioni non autorizzate, sedie trascinate, televisioni e radio a tutto volume e chissà cos’altro. Il tutto giustificato da un diritto di proprietà che nulla vale sul rispetto dei vicini di casa.
Il periodo è quello giusto per vedere comparire piscine e spiagge improvvisate su terrazzi, balconi e lastrici solari nonostante il regolamento lo vieti esplicitamente; per far giocare i bambini in qualsiasi orario, perché tanto sono bambini e la scuola ormai è finita; per fare tutto ciò che non si può fare perché tanto “sono a casa mia e faccio quello che voglio….”.
Niente di più sbagliato. La vita in condominio deve necessariamente essere fondata sulla condivisione di spazi e stili di vita nel pieno rispetto di tutti gli inquilini, proprietari o meno, che devono poter godere della propria abitazione in qualsiasi momento della giornata senza dover subire la prepotenza di proprietari di serie A. Il compito dell’amministratore in questi casi è quello di imporre la propria autorità, pretendere il rispetto del regolamento condominiale e richiedere fermamente il rispetto del vicinato. L’articolo 1130 c.c. è chiaro in tal senso “l’amministratore, oltre a quanto previsto dall’art. 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge deve disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini”.
Secondo il disposto dell’art. 1130 è indiscutibile che ogni partecipante al condominio abbia il diritto di godere a pieno titolo della propria abitazione, con la limitazione che questo non comporti un minor godimento da parte degli altri condomini a causa di comportamenti o iniziative che limitino la fruizione delle parti comuni o addirittura delle proprietà private.
Quando si parla di godimento delle parti comuni, si può implicitamente contemplare anche quelle delle abitazioni private. Banalmente si può pensare al proprietario che ascolti recidivamente musica ad alto volume, agli schiamazzi in orari di riposo, ai lavori di manutenzione delle proprietà: tutte attività che generalmente i singoli svolgono nelle proprie abitazioni ma che per forza di cose inibiscono la tranquillità sia delle parti comuni che delle abitazioni private.
La teoria della libertà assoluta tra le mura di casa va quindi sfatata entro i limiti del rispetto del vicinato e, qualora sia necessario, è d’obbligo pretendere che l’amministratore si adoperi con le misure necessarie per far si che ogni trasgressore comprenda e rispetti la necessità di limitare le proprie attività al limite di tolleranza che la vita condominiale richiede.
Dott.ssa Michela Scavo