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Raccolta differenziata: quando non piace proprio a tutti…

Ormai da anni è buon uso nei comuni della bergamasca l’adozione del sistema di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti. Ogni comune in forma individuale o associata stabilisce modi e tempi per il conferimento delle singole frazioni di rifiuti, il tutto con appositi regolamenti che i residenti sono invitati a visionare e rispettare. Purtroppo però, nonostante le informative emesse dalle pubbliche amministrazioni sul tema rifiuti, uno dei grossi problemi a livello condominiale, resta ancora legato al mancato rispetto dei modi e dei tempi per il conferimento dei rifiuti nella raccolta porta a porta. In linea di massima i regolamenti stesi dai vari comuni indicano ai residenti quali materiali conferire nelle singole frazioni per la raccolta porta a porta ( carta, plastica, vetro ecc…) e quali invece destinare direttamente alla piazzola ecologica , quali contenitori utilizzare, quando esporre i rifiuti e gli orari in cui farlo. Parrebbe facile e invece si incappa sempre in alcuni condomini che proprio non ne vogliono sapere di seguire le indicazioni fornite dai regolamenti: iniziano ad arrivare le segnalazioni dei condomini e poi quando i richiami dell’amministratore non hanno l’esito sperato anche la pubblica amministrazione ci mette del suo e ecco arrivare le sanzioni per il mancato rispetto del regolamento per il rispetto della raccolta dei rifiuti. E’ così che, la carta conferita con la plastica, l’organico con l’indifferenziato, il sacco esposto con due ore di anticipo o il materiale nel contenitore non conforme si trasformano in un’ammenda per il condominio e in una patata bollente per l’amministratore. In line generale verbali e relative ammende recapitati al condominio e inerenti a contestazioni per l’errato smaltimento dei rifiuti non possono ricondursi al capitolo di spesa ordinaria dello stabile esulando completamente dagli obblighi dell’amministratore previsti all’art. 1130 c.c. secondo il quale, l’amministratore appunto, deve riscuotere ed erogare le spese per la manutenzione delle parti comuni dell’edificio e per i servizi comuni. A fronte di questo si potrebbe addurre correttamente il fatto che, in alcuni casi, i condomini utilizzano cassonetti comuni per la raccolta differenziata da ritenersi assolutamente bene comune dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 c.c. Da qui la sostanziale differenza per cui non è legittimo assimilare un’ammenda per il mancato rispetto del regolamento relativo allo smaltimento dei rifiuti ad una spesa di manutenzione come potrebbe ad esempio essere la pulizia e la cura del cassonetto comune. Unico onere dell’amministratore in casi come questo, quello di attenersi alle disposizioni dell’art. 1131 comma 3 del codice, secondo il quale a fronte di provvedimenti e citazioni che non siano di competenza dell’amministratore, lo stesso deve rimettere le questioni all’assemblea. L’amministratore dovrà quindi procedere alla convocazione di una seduta straordinaria con apposito ordine del giorno ne quale i condomini saranno chiamati a deliberare sull’impugnazione del verbale o sul pagamento della sanzione, il tutto nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Nel caso in cui l’assemblea non deliberi in merito, l’amministratore sarà tenuto ad informare i condomini della facoltà della pubblica amministrazione di avviare la procedura esecutiva nei confronti del condominio. Saranno comunque da considerarsi illegittime tutte le delibere che autorizzino l’amministratore a restare inerte nei confronti del provvedimento e, qualora l’amministratore non proceda nel rispetto delle indicazioni fornite nel verbale di accertamento potrà ritenersi responsabile civilmente e penalmente per gli ulteriori danni che il condominio potrebbe subire.
La raccomandazione è quindi, quella di non restare indifferenti e di segnalare sempre per tempo eventuali comportamenti scorretti e irrispettosi del regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti perché quando meno ce lo si aspetta potrebbero arrivare sorprese sgradite.

(fonte Studio legale A.N.AMM.I )

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