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Pignoramento sul conto corrente

I limiti di impignorabilità riguardano solo le somme accreditate che derivano da pensioni o stipendi, mentre quelle aventi causale diversa possono essere bloccate dagli istituti di credito senza alcun limite. Ad essere modificata è la quota della base pignorabile di stipendi, pensioni e somme ad essi assimilati (TFR, indennità, assegni, salari, etc). Nell’eventualità in cui il creditore dovesse violare i nuovi limiti, il pignoramento viene annullato con riferimento alle sole somme eccedenti la soglia di non pignorabilità.
Minimo impignorabile
Il Decreto fissa anche il cosiddetto minimo vitale impignorabile. Per la definizione dei limiti, è fondamentale il momento in cui le somme vengono accreditate sul conto, prima o dopo il pignoramento:
– accreditate prima: il minimo vitale impignorabile viene fissato a tre volte l’assegno sociale previsto per legge (1.345,56 euro, pari a 448,52*3);
– gli importi accreditati che superino tale importo, può essere pignorato solo un quinto.
– accreditate dopo, questo può riguardare solo la differenza tra l’importo mensile accreditato e un valore pari all’assegno sociale moltiplicato per 1,5 (672,76 euro).
Casi particolari
Per i crediti dello Stato, del Comune o della Provincia il limite è pari ad 1/5 della base pignorabile; per i crediti alimentari la misura viene stabilita direttamente dal giudice, mentre per i pignoramenti di diversa natura il limite è rappresentato dalla metà della base pignorabile.

Fonte: Gazzetta Ufficiale.

Collaboratori e partite IVA: condono e bonus

L’articolo 2 del decreto legislativo di Riforma Contratti prevede che dal 2016 si applichi la disciplina del rapporto subordinato, e dunque non siano possibili nuovi contratti di collaborazione, nei casi di “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro“.
Significa che un collaboratore, quando è tenuto a osservare determinato orari di lavoro e a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dal committente (quindi, quando sussiste la cosiddetta etero-organizzazione del lavoro), e la prestazione risulti continuativa ed esclusivamente personale, deve essere assunto con un contratto subordinato. In pratica, perché sussista il diritto al contratto da dipendente, devono sussistere tutte e tre le seguenti condizioni:
– condizioni di etero-organizzazione: le modalità di lavoro sono organizzate dal committente con riferimento a orari e luoghi di lavoro;
– la collaborazione è continuativa: deve quindi “ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità;
– la prestazione è esclusivamente personale: è svolta personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti.
Fonte:www.pmi.it

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