Dal 23 dicembre vige l’obbligo di dotare di assicurazione per la responsabilità civile ogni veicolo a motore, compresi quelli che risultano fermi o posteggiati in aree private chiuse. Non verrà più tenuto in considerazione, come condizione per determinare l’obbligatorietà di una polizza assicurativa rc, il fatto che il mezzo circoli o meno su strade pubbliche o aperte al pubblico.
La novità è la conseguenza dell’attuazione di una direttiva europea del 2019: il decreto legislativo, di recente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, modifica dunque il codice delle assicurazioni private.
”L’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento”, si legge infatti nel testo. “L’obbligo i estende anche ai veicoli utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”.
LE ECCEZIONI
La polizza per responsabilità civile non va versata per i veicoli che non circolano più in quanto esportati, ritirati o demoliti, per quelli che non hanno l’autorizzazione a circolare, perché ad esempio sono stati fermati, sequestrati o vietati dalle autorità, o per quelli che non sono funzionanti in quanto sprovvisti di parti essenziali per il proprio funzionamento come ad esempio il motore. In questo caso il proprietario ha comunque l’obbligo di comunicarlo alla propria compagnia assicurativa. La sospensione può essere prorogata più volte, ma per ogni rinvio sarà sempre necessario inoltrare istanza alla propria assicurazione entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di sospensione già determinato.
Tale interruzione, tuttavia, non può essere prolungata per più di dieci mesi nell’anno di validità della polizza, che diventano undici nel caso in cui si parli di veicoli storici. Quali sono nello specifico, secondo la legge, i mezzi che devono essere obbligatoriamente dotati di assicurazione per responsabilità civile? Si fa riferimento a tutti i veicoli a motore che si muovono sul terreno senza binari, con velocità massima superiore ai 25 chilometri all’ora oppure con peso superiore ai 25 chilogrammi e velocità massima superiore ai 14 chilometri all’ora. Inclusi nell’obbligo anche eventuali rimorchi che si utilizzano con i sopra citati veicoli, anche nel caso in cui non siano attaccati ad essi.
SANZIONI AMMINISTRATIVE.
Stando a quanto previsto dall’art.193 del Codice della strada, circolare senza assicurazione comporta il pagamento di un’ammenda da 866 euro (che possono scendere fino a 606,20 euro qualora si versi quanto dovuto entro cinque giorni) la decurtazione di punti dalla patente, il ritiro della carta di circolazione e il sequestro del mezzo. L’obbligatorietà di essere coperti da una polizza per la responsabilità civile resta anche se il veicolo viene”utilizzato esclusivamente in aree soggette a limitazioni di accesso”. In caso di guida con assicurazione sospesa, la sanzione è maggiorata del 50%: si sale quindi fino a 1.299 euro, che diminuiscono fino a 909,30 in caso di pagamento entro cinque giorni.
[ C.G.I.A. dii Mestre]