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NON CHIUDERE GLI OCCHI: LA SICUREZZA STRADALE RIGUARDA ANCHE TE!

Il dato da cui parte la campagna è proprio quello relativo alle vittime della strada, che in Italia sono circa 3.100 ogni anno. Per essere davvero sicuri alla guida non basta adottare comportamenti prudenti e rispettare le regole. C’è anche bisogno di una protezione assicurativa adeguata.

Oltre all’RCA obbligatoria per legge, si possono prendere in considerazione anche coperture assicurative aggiuntive come la polizza furto e incendio, la polizza per danni al conducente o quella relativa alla tutela legale.

Risarcimento diretto: che cos’è?
Il risarcimento diretto è la procedura di indennizzo assicurativo, in vigore dal 1° febbraio 2007, che in caso di incidente stradale, ti consente, se non sei responsabile (o sei responsabile solo in parte) di ottenere il risarcimento dei danni subiti direttamente dalla tua compagnia di assicurazione.
Quando si applica? Si può attivare la procedura di indennizzo diretto quando esistono i seguenti requisiti:

• L’incidente è avvenuto tra 2 veicoli, entrambi immatricolati in Italia (o nella Rep. di San Marino o nello Stato del Vaticano)

  • Entrambi i veicoli risultano identificati e assicurati con compagnie italiane o con una compagnia straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto.
    Quali danni vengono risarciti direttamente
  • I danni subiti dal veicolo assicurato
  • Le lesioni di lieve entità subite dal conducente (cioè danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%)
  • I danni alle cose trasportate nel veicolo e di proprietà dell’assicurato o del conducente
  • I danni subiti dai passeggeri dei veicoli coinvolti (anche in caso di lesioni gravi)
    Quando non si applica
  • Se nel sinistro risultano coinvolti più di 2 veicoli a motore • In assenza di collisione materiale tra i due veicoli • Se il sinistro è avvenuto all’estero • Se il sinistro è avvenuto con veicoli immatricolati all’estero • Se nel sinistro viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa • Nel caso di danni fisici gravi al conducente

In questi casi, si applica la procedura ordinaria (art.148 del Codice delle Assicurazioni), che prevede che la richiesta di risarcimento vada inoltrata all’assicuratore del veicolo ritenuto responsabile del sinistro.

Andrea Cucino

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