L’articolo 1132 del codice civile prevede che, qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità rispetto a quella degli altri Condomini in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
Il dissenso alle liti dev’essere notificato dal condomino interessato all’amministratore a mezzo di lettera raccomandata/PEC entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data in cui ha avuto notizia della delibera.
Il presupposto per poter manifestare il dissenso alle liti è che il Condominio abbia deliberato di agire in giudizio o di resistere ad una controversia. Non è dunque possibile manifestare il proprio dissenso alle liti per eventuali atti stragiudiziali, come ad esempio per l’acquisizione di pareri legali, che precedono il contenzioso.
L’istituto del dissenso alle liti non trova neppure applicazione nell’ambito dei procedimenti di mediazione. Invero, il procedimento di mediazione costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso finalizzato ad esperire un tentativo di conciliazione tra le parti e non ad instaurare una vera e propria lite giudiziaria.
La mediazione, nonostante debba essere esperita obbligatoriamente in materia di condominio, non potrà mai comportare una soccombenza per le parti contrapposte. Esse, infatti, con l’ausilio di un professionista terzo ed imparziale, si confrontano nel corso di più incontri per vagliare la possibilità di trovare una soluzione al problema che le vede coinvolte. Peraltro, anche in caso di lite tra Condominio e il singolo condomino, il dissenso alle liti non opera. Ormai da tempo ed in maniera consolidata, la Giurisprudenza ritiene che non si applichi l’articolo 1132 c.c. sulla facoltà di dissenso alle liti da parte di un condomino per liti interne al Condominio ma che sia esperibile solo per cause verso terzi
Dott.ssa Roberta Brumana