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La revoca dell’amministratore: obblighi alla cessazione dell’incarico

Dopo aver ampiamente discusso su come revocare l’amministratore e nominarne uno nuovo è giunto il momento di fare una riflessione su quali siano i compiti sia dell’amministratore entrante che di quello uscente al momento del passaggio di consegne.
Le indicazione del codice riportano all’art 1129 che “alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto ad ulteriori compensi”.
Va fatta prima di tutto una premessa fondamentale, l’articolo 1129 si riferisce ai casi in cui, contestualmente alla revoca avvenga anche la nomina del nuovo amministratore. Infatti non è inusuale che si verifichi la spiacevole situazione di revocare l’amministratore in carica senza però poi raggiungere le maggioranze necessarie per nominarne uno nuovo nella stessa seduta assembleare. L’amministratore revocato si trova quindi nella condizione di amministrare in prorogatio imperii.  Per prorogatio si intende la prosecuzione nella carica di amministratore in via provvisoria (o ad interim) proprio per sottolineare una situazione provvisoria che andrà a risolversi in futuro con appunto la nomina del nuovo amministratore. Il 1129 infatti fa riferimento al caso in cui avvenga la nomina del nuovo amministratore e al passaggio di consegne che ne deve poi derivare. In questo caso infatti, l’amministratore uscente non può porre eccezioni di alcun tipo per la consegna dei documenti, tanto che qualsiasi opposizione sconfinerebbe nel reato di appropriazione indebita.  Allo stesso modo il nuovo amministratore ha l’obbligo di recuperare tutta la documentazione del condominio in qualità di custode della stessa.
Una volta intervenuta la revoca e la contestuale nomina l’amministratore uscente si deve limitare ad eseguire le attività urgenti come previsto ai sensi del 1129 e in particolare, dal momento della nuomina del nuovo amministratore non può più disporre del conto corrente condominiale né per effettuare pagamenti né per effettuare versamenti. Spinosa infatti è la questione del pagamento dei compensi e delle anticipazioni effettuate dall’amministratore uscente dopo la revoca dell’incarico. Eventuali pendenze del conodminio nei confronti dell’amministratore revocato dovranno essere sanate dal nuovo amministratore .
Qualora il nuovo amministratore non riesca ad entrare in possesso dei documenti del condominio entro tempi ragionevoli (la legislazione non indica tempistiche precise ), lo stesso può adire all’autorità giudiziaria anche senza l’autorizzazione dell’assemblea, promuovendo un procedimento d’urgenza ( art. ex 700) oppure un decreto ingiuntivo per obbligo di fare. Pur trattandosi di situazioni spiacevoli l’amministratore entrante ha di adoperarsi per il recupero della documentazione del condominio  al fine di evitare eventuali pregiudizi che il ritardo stesso potrebbe causare allo stabile.
In generale è buona norma consentire all’amministratore revocato i tempi tecnici per ordinare la documentazione e predisporre un passaggio di consegne chiaro e trasparente.
Sarà poi cura del nuovo responsabile nominato dall’assemblea procedere con la modifica del codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate, la trasmissione ai fornitori dei nuovi contatti di riferimento, la modifica del conto corrente condominiale e l’aggiornamento delle utenze.
Dott.ssa Michela Scavo

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