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La fatturazione elettronica per i condomini

Come ormai ben noto , la legge di bilancio 2018 e il successivo regolamento dell’agenzia delle entrate, dal 1° gennaio 2019 farà scattare l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati titolari di partita Iva e verso i consumatori. Ma cos’è la fattura elettronica? La fattura elettronica è un documento fiscale che attesta la cessione di beni o la prestazione di servizi e il relativo prezzo, introdotta con la Legge Finanziaria del 2008 per adeguarsi alle richieste dell’Unione Europea, si pone l’obiettivo finale di creare un sistema digitale in grado di facilitare il controllo di tutte le transazioni che avvengono tra privati e la Pubblica Amministrazione o tra privati stessi.
Quindi, la fatturazione tra privati, sarà obbligatoria anche per il condominio e ciò comporterà la necessità di munirsi della strumentazione adeguata per apporre la firma elettronica qualificata, per archiviare e conservare le fatture in modo digitalizzato.
Ma come dovrà comportarsi il condominio? La fatturazione elettronica comporta l‘assegnazione di un codice identificativo o l’esistenza di un indirizzo di posta certificata. Non essendo possibile al momento dotare il condominio di un apposito codice identificativo e, nell’ipotesi realistica che il condominio non sia dotato di propria PEC, l’Amministratore, dovrà comunque provvedere all’emissione della fattura elettronica (in formato XML) nei confronti del Condominio per liquidarsi le proprie competenze. Procederà poi ad indicare il Codice Fiscale del condominio ed il codice convenzionale “0000000” convenzionalmente assegnato ai consumatori finali privati sprovvisti di ID e di PEC. Una volta inseriti tutti i dati richiesti nelle varie sezioni procederà all’invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI) mediante i canali previsti…
Una volta che il sistema di interscambio avrà ricevuto il file trasmessogli, procederà alle verifiche circa la correttezza e la coerenza dei dati contenuti nella fattura elettronica. Una volta superati tutti i controlli con esito positivo provvederà ad inviare la fattura elettronica all’indirizzo telematico del destinatario o, in assenza di questo, a metterla a disposizione nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. A questo punto il destinatario potrà consultare nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tutte le fatture elettroniche ricevute.
Pertanto, se il destinatario è un consumatore finale, privo di partita Iva – come per esempio un condominio, che può anche essere sprovvisto di amministratore – il fornitore dovrà trasmettere la fattura elettronica inserendo il codice fiscale del condominio e il codice destinatario “0000000”. In tal caso, il Sistema di Interscambio deposita la fattura elettronica nell’area riservata del condominio nel sito web dell’Agenzia delle Entrate. Il fornitore è comunque tenuto a consegnare al condominio una copia informatica o cartacea della fattura tramite i canali tradizionali (ad esempio, via posta o tramite e-mail). Per tale ragione, si ritiene che il condominio, essendo assimilato ad un consumatore privato, non debba dotarsi di un canale di ricezione delle fatture (PEC o codice destinatario).
Nell’ipotesi in cui l’amministratore, invece, effettui operazioni con altro soggetto privato titolare di partita Iva, dovrà essere indicato il codice destinatario che il cessionario/destinatario avrà preventivamente comunicato, utilizzando sempre uno dei canali di trasmissione previsti. Anche il ciclo passivo per le fatture d’acquisto seguirà i gli stessi passaggi e sarà quindi necessario monitorare costantemente anche le fatture elettroniche ricevute. Dal punto di vista organizzativo quindi sarà necessario per gli amministratori adoperarsi per adeguare i propri sistemi in modo da poter gestire al meglio i formati elettronici e non incorrere in errori o smarrimento dei documenti elettronici.
Dott.ssa Michela Scavo

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