L’obbligo di dotarsi della Pec scatta ora anche per le imprese individuali (art. 5 commi 1 e 2 del D.l. 179/2012) che si iscrivono al registro imprese a partire dal 21 ottobre 2012 (successivamente alla data di entrata in vigore del D.l. 179/2012), e per quelle già iscritte alla predetta data, non soggette a procedure concorsuali. Per quest’ultime però c’è più tempo: esse dovranno depositare presso il registro delle imprese il proprio indirizzo Pec entro il 31 dicembre 2013. La sanzione, per l’impresa che presenta la domanda di iscrizione al registro imprese senza il deposito della Pec, è la sospensione della domanda per 3 mesi, in attesa dell’integrazione della domanda con l’indirizzo di posta certificata. In tale circostanza non opera la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro prevista dall’art. 2630 del C.c