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Finalmente è legge il provvedimento sul dopo di noi

Venerdì è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, dopo un iter parlamentare durato anni, la legge sul dopo di noi, che si pone l’obiettivo di aiutare le famiglie che hanno congiunti con disabilità gravi. Il testo normativo è stato modificato in modo sostanziale rispetto a quello contenuto nel disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 4 febbraio. Le finalità perseguite Come previsto dall’articolo 1 del provvedimento, la legge è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare in quanto senza genitori o con genitori non in grado di sostenerle, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori. L’obiettivo fondamentale che il legislatore si pone è quello di cercare di evitare l’istituzionalizzazione del disabile, supportando la domiciliarità, realizzando interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di soluzioni abitative di tipo familiare e di co-housing e sviluppando programmi finalizzati a consentire l’acquisizione del maggior livello di autonomia possibile. I fondi stanziati L’articolo 3 della legge prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo che avrà una dotazione iniziale di 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni di euro per l’anno successivo e 56,1 milioni di euro annui a partire dal 2018. Saranno le Regioni ad adottare indirizzi di programmazione e definire i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell’attuazione dell’attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi. Gli strumenti di gestione del patrimonio Il disegno di legge prevedeva incentivi di natura fiscale per i soli trust istituiti a favore di soggetti con grave disabilità, purché rispondenti ad una serie di stringenti requisiti fissati dall’articolo 6 del provvedimento. Nella versione finale della legge, le agevolazioni sono state estese anche ad altri strumenti e istituti: polizze di assicurazione, vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus. Le agevolazioni si sostanziano fondamentalmente nell’esenzione dall’imposta di successione e donazione, nell’applicazione dell’imposta di registro e delle ipocatastali in misura fissa e nell’esenzione anche dall’imposta di bollo. Luci ed ombre E’ naturalmente positivo il giudizio generale sulla legge, che ha il merito di aver posto al centro del dibattito pubblico un tema così delicato quale quello dell’assistenza ai soggetti con grave disabilità, che interessa un numero molto significativo di famiglie. Non mancano però le criticità. In particolare le scelte fatte dal legislatore nell’articolo 6, che con esenzioni e agevolazioni fiscali vorrebbe favorire il ricorso a strumenti “organizzati” di gestione del patrimonio a favore dei disabili, appaiono poco funzionali e non idonee ad aiutare le famiglie che abbiano patrimoni “normali”.

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