Dal1° ottobre 2012, le pensioni di importo pari o superiore a € 1.000 non possono più in alcun modo essere riscosse in contanti, ma dovranno transitare obbligatoriamente su un conto corrente bancario o postale, pena la restituzione delle somme all’ente erogatore. E’ terminato il periodo transitorio di adeguamento alla nuova normativa in materia di antiriciclaggio e di limitazione alla circolazione del denaro contante. Al fine di contrastare i fenomeni dell’evasione fiscale e dell’antiriciclaggio, l’art. 12 del D.L. n. 201/2011 (c.d. “Manovra Monti” o Decreto “salva Italia”), ha ridotto ulteriormente il limite alla trasferibilità del denaro contante, portandolo da € 2.500 a € 1.000 a partire dal 06.12.2011. Il divieto di trasferimento di denaro contante a partire da € 1.000 riguarda anche l’erogazione di pensioni ed emolumenti corrisposti da enti pubblici. Lo stesso decreto ha, infatti, inserito nell’art. 2 del D.L. n. 138/2011 (Manovra di Ferragosto 2011) il nuovo comma 4-ter, il quale stabilisce che le pensioni e gli altri emolumenti corrisposti da enti pubblici di importo pari o superiore a € 1.000 devono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate e le carte elettroniche.