Nell’ambito della riforma del condominio l’art 1129 del codice civile al comma 7 non lascia spazio ad interpretazioni: l’amministratore è tenuto a far transitare le somme di competenza del condominio su di un conto corrente bancario o postale con diritto di tutti i condomini di accedere, per tramite dell’amministratore, alle movimentazioni ed alla relativa rendicontazione. Il rapporto di conto corrente deve quindi essere acceso dall’amministratore che può agire di sua iniziativa senza attendere la delibera assembleare. Spetterà all’istituto di credito verificare il titolo del soggetto che avanzerà la richiesta per il condominio accertando, ad esempio, che il verbale riporti la nomina o che il codice fiscale riporti il nome dell’amministratore. Tutte le informazioni inerenti il rapporto seguiranno le disposizioni dell’arti 1130 bis del codice civile concretizzandosi poi nella rendicontazione. In sostanza a fronte dell’obbligo dell’amministratore di provvedere all’apertura del conto corrisponde il diritto di ogni condomino ad accedere alla documentazione bancaria. Il conto corrente infatti è il principale strumento di trasparenza che rappresenta il diritto di ogni partecipante a prendere visione della documentazione periodica. Questo diritto del condomìno si palesa con la facoltà di accedere direttamente, presso l’istituto di credito, alla documentazione del conto qualora, a seguito di formale richiesta presso l’amministratore non sia stato consentito l’accesso agli estratto conto del rapporto intestato al condominio. Nonostante quanto sopra esposto, e la facoltà dell’amministratore di agire senza consenso preliminare dell’assemblea, è sempre buona norma presentare al condominio le condizioni proposte dall’istituto di credito dando la possibilità di scelta ai condomìni invitando a tenere presente anche le necessità dell’amministratore di poter operare senza difficoltà.
Dott.ssa Michela Scavo