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COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA: COSA CAMBIA CON IL DECRETO FISCALE 2012

Domicilio fiscale non più obbligatorio in tutte le comunicazioni. Elenchi black list e spesometro semplificati. Sanzione minima per opzioni tardive se ci si adegua entro la prima dichiarazione fiscale. Il recente decreto 16/2012 di semplificazione in materia fiscale interviene su alcune importanti comunicazioni obbligatorie dei contribuenti all’amministrazione finanziaria per alleggerirle e unificarne i termini con altri adempimenti, di fatto cercando di contribuire ad un risparmio di tempo e denaro nell’amministrazione delle aziende. Vediamo i principali cambiamenti in tema di Comunicazioni dopo il decreto fiscale. SPESOMETRO Con il decreto fiscale Governo ha modificato l’art.21 del decreto 78/2010 che introduceva lo Spesometro, accogliendo le segnalazioni dei contribuenti riguardo l’aggravio causato alla necessità di selezione delle operazioni da comunicare singolarmente. L’art. 2 del decreto 16/2012 prevede ora che la comunicazione telematica delle operazioni IVA con obbligo di fattura venga effettuata per l’ammontare complessivo annuo, relativo a ciascun cliente o fornitore, senza limiti di importo per ciascuna operazione. Le operazioni esenti da fatturazione vanno invece comunicate quando superano il limite di 3600 euro iva inclusa. La norma è già in vigore ma resta qualche dubbio sulla decorrenza. La relazione illustrativa del decreto approvato, infatti, fa riferimento agli adempimenti del contribuente dal 1° gennaio 2012 per cui la disposizione sembra riguardare anche le operazioni del 2011 con obbligo di comunicazione entro il 30 aprile 2012, a meno che l’Agenzia non intervenga con chiarimenti ulteriori a breve. BLACK LIST Sono escluse le operazioni con operatori economici con sede in paesi a fiscalità privilegiata di importo inferiore a 500 euro perché si presume che non vi siano con questi importi finalità evasive. Nell’adempimento sono compresi i paesi individuati dal DM 4 Maggio 99 e dal DM 21 novembre 2001senza eccezioni, come specificato dalla circolare 53/e/2001. La comunicazione si effettua ogni tre mesi eccetto nel caso che il contribuente superi la soglia dei 50000 euro in uno dei 4 ambiti: cessioni, prestazioni, acquisti o servizi ricevuti. LETTERE DI INTENTO Il termine per l’invio telematico viene spostato, dal 16 del mese successivo al ricevimento, alla data della prima liquidazione IVA in cui siano comprese le cessioni realmente effettuate. Quindi le dichiarazioni di intento ricevute a febbraio possono essere comunicate entro il 16 aprile e non entro il 16 marzo , dai contribuenti mensili o addirittura entro il 16 maggio da i contribuenti trimestrali SANATORIA OPZIONI TARDIVE Le comunicazioni di adesione a regimi fiscali speciali, come la tassazione per trasparenza o per il consolidato fiscale così come altri adempimenti formali, possono essere effettuati oltre i termini pagando una sanzione fissa di 258 euro, senza possibilità di compensazione, ovviamente se in possesso dei requisiti sostanziali richiesti. Il termine diviene quello del primo adempimento dovuto ad esempio la prima dichiarazione fiscale utile, comunque anteriormente all’inizio di una verifica.

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