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BOLLETTE BOLLENTI: NUOVE REGOLE PER I MOROSI!

Con delibera del 21 febbraio 2013 – 67/2013/R/com, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha introdotto modifiche alla normativa vigente, tali da rendere chiarezza e maggior tutela per il consumatore in materia di mancati o tardivi pagamenti delle bollette.
La normativa ha introdotto nuove regole per garantire ai consumatori tempi certi nonchè veloce e puntuale comunicazione in caso di bollette non pagate alla scadenza. In particolare son state introdotte garanzie innovative nella procedura della costituzione in mora e per l’eventuale successiva richiesta di sospensione della fornitura da parte dei fornitori di energia elettrica e gas. Con questa delibera l’Autorità persegue il fine di evitare la sospensione della fornitura per morosità, senza che il cliente abbia ricevuto la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento.
Di seguito indichiamo le principali novità, per le quali è bene precisare  che in nessun caso al consumatore può  essere richiesto nessun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura:
– tempistiche certe, documentate e congrue sia per il termine ultimo di pagamento dopo la costituzione in mora, sia per la successiva richiesta di sospensione della fornitura in caso di prolungato inadempimento del cliente finale.
– prima di richiedere la sospensione della fornitura per morosità, nei casi di conguagli o di importi anomali, il venditore dovrà rispondere ai reclami scritti dei clienti.
– in caso di mancato rispetto di queste regole sono previsti indennizzi automatici in bolletta a favore del cliente finale.
– il venditore è tenuto a corrispondere al consumatore 30 Euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità senza invio della comunicazione della costituzione in mora a mezzo raccomandata, oppure di 20 Euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non abbia rispettato le tempistiche previste dal regolamento.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti studio@offredi.it

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