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Avv. Pistocchi: un caso particolare

Il Giudice di Pace di Bergamo, con sentenza n.263 del 12.04.2018, accogliendo un ricorso proposto da un automobilista, assistito dall’Avv. Mario Pistocchi, del foro di Bergamo, ha annullato un verbale per guida in stato di ebbrezza, elevato dalla Polizia Stradale, per omesso avviso della facoltà di nomina di un legale prima di procedere all’esame del tasso alcolemico. Nel caso di specie, la violazione contestata al ricorrente era una sanzione amministrativa poiché il tasso alcolemico, rilevato al momento dell’infrazione, era di 0,62 grammi per litro (art.186 del Codice della Strada, che al comma 2, stabilisce come “… chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;….”
Tuttavia, nel caso in cui il soggetto “trasgressore” si sottoponga al controllo dell’alcol test, l’Autorità procedente ha l’obbligo di avvertire lo stesso che ha la possibilità di farsi assistere da un difensore in quanto ogni eventuale accertamento, in mancanza di detto avviso, è nullo.
Il verbale di contestazione, nel caso oggetto del giudizio, era però sprovvisto dell’avviso relativo alla possibilità di farsi assistere da un difensore, prima del controllo dell’alcol test. Di qui il ricorso proposto dall’automobilista per rilevare la nullità del verbale in quanto privo del suddetto avviso. Infatti, l’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che richiama, conseguentemente l’art. 356 c.p.p. stabilisce che “nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.
Trattasi di nullità che può essere dedotta ( a norma del combinato disposto degli articoli 180 e 182 comma 2, secondo periodo c.p.p. ) fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. In precedenza, nello stesso senso, si è pronunciato il Giudice di Pace di Rho, con sentenza n.150/15 del 25.05.2015 e si segnalano, in sede penale, due sentenze della Cassazione (n. 34976 del 01.03.2016 e n.6526 del 09.02.2018) e quella del Tribunale di Avellino n.618/2018.

Avv. Mario Pistocchi
Messaggio a carattere professionale
Tel.e fax: 0350171568
E-mail: mario.pistocchi@virgilio.it

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