La legge 220/2012 oltra ad aver apportato rilevanti modifiche alla materia condominiale ha messo una serie di paletti ben definiti sugli obblighi i doveri e i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di amministratore.
In particolare l’art. 71 bis delle disposizioni attuative del codice civile elenca in modo dettagliato tutti i requisiti necessari per l’assunzione a titolo professionale della carica di amministratore di condominio. Oltre ai cinque requisiti di onorabilità indicati dalla lettera a) alla lettera e) è necessario che l’amministratore possegga, e sia in grado di dimostrarlo documentalmente, anche i requisiti di professionalità indicati alla lettera f) e g) dello stesso articolo.
I requisiti sopra esposti sono da considerarsi inderogabili pena la decadenza dall’incarico. È pertanto da ritenersi nulla la nomina dell’amministratore che non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, in particolare riferimento anche al DM 140/14 che prevede l’aggiornamento annuale di 15 ore. La nullità sopra esposta potrà infatti essere eccepita in ogni momento da chiunque abbia interesse e qualsiasi eventuale contrattuale o regolamentare che esuli l’amministratore dal possesso dei requisiti sarà da considerarsi nulla in quanto l’assenza dei requisiti all’atto dell’accettazione del mandato rappresenta una mancanza insanabile anche in corso di incarico.
Da tale situazione scaturirebbe anche l’incapacità di contrarre qualsiasi atto in nome e per conto del condominio secondo le prescrizioni dell’art. 1398 del codice civile.
Infatti, se l’amministratore non è titolato per assumere l’incarico la nomina dello stesso è da ritenersi nulla e pertanto non può produrre effetti di alcun tipo, inclusi quelli derivanti dall’ordinaria amministrazione.
In conclusione l’amministratore che non assolve gli obblighi di formazione periodica, incorre nella revoca da parte dell’assemblea o dell’autorità giudiziaria e di tutte le conseguenze che essa comporta, in primis il risarcimento dei danni subiti dal condominio o dai condomini.
Non meno importante è senza dubbio la prospettiva che la normativa vuole dare al ruolo dell’amministratore senza mancare nella tutela del condominio e dei condòmini: imporre la formazione e l’aggiornamento getta le basi per la costituzione di una classe professionale che sappia distinguersi per competenza e trasparenza nello svolgimento delle attività amministrative .
Dall’altro viene messa in risalto la tutela dei mandatari sancendo il diritto dell’assemblea di avvalersi di un professionista qualificato.
I tempi e i modi per la formazione vengono scanditi dalle normative e dalle associazioni a cui i vari amministratori appartengono. E’ sempre facoltà dei condòmini richiedere, per trasparenza, la presentazione degli aggiornamenti periodici che l’amministratore è tenuto a presentare e documentare pena la revoca immediata del mandato.
Dott.ssa Michela Scavo