L’Agenzia delle Entrate con Circolare dell’ 8/11/2011 n. 49 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine ai soggetti tenuti al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo) ed alle relative modalità di pagamento. Con Circolare dell’ 8/11/2011 n. 49 vengono forniti alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (superbollo) ed alle relative modalità di pagamento. Si ricorda che l’articolo 23, comma 21, del DL 98/2011, ha introdotto dal 2011, un’addizionale erariale alla tassa automobilistica, il c.d. superbollo, pari a 10,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 kilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato entro il 10 novembre 2011. A partire dall’anno 2012, l’addizionale deve essere, invece, corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica. Il superbollo dovrà essere versato tramite Modello F24 – Versamenti con elementi identificativi – utilizzando gli appositi codici tributo definiti con la risoluzione 20 ottobre 2011, n. 101. Alcuni dei chiarimenti forniti con la presente Circolare: se il veicolo viene ceduto in data successiva al 6 luglio 2011, l’imposta deve essere comunque corrisposta in misura integrale il 10 novembre 2011 dal proprietario o titolare di altri diritti al 6 luglio 2011. In tal caso, il nuovo titolare non sarà tenuto al versamento dell’addizionale erariale per l’anno 2011; per i soggetti che diventano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture o di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, immatricolati nel periodo compreso tra il 7 luglio e il 31 dicembre 2011, l’imposta deve essere corrisposta, in misura integrale, per l’intero 2011, entro il 31 gennaio 2012, secondo le modalità stabilite con il decreto del 7 ottobre 2011; nel caso in cui l’autovettura o l’autoveicolo per uso promiscuo acquistata a partire dal 7 luglio 2011, venga successivamente rivenduta nel corso del 2011, l’addizionale erariale deve essere comunque corrisposta in misura integrale entro il 31 gennaio 2012 dal primo proprietario o titolare di altri diritti; il successivo acquirente non sarà, quindi, tenuto al pagamento dell’addizionale per il 2011. Leasing, locazione e noleggio: rinviato al 31/01/2012 il termine ultimo per l’invio della Comunicazione all’Anagrafe Tributaria COMUNICAZIONE ALL’ANAGRAFE Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2011, che va ad integrare quello del 5 agosto che qui alleghiamo, viene esteso l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria di dati utili ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, previsto per le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo anche agli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio dei seguenti beni mobili: Autovetture, Caravan. altri veicoli unità da diporto e aeromobili. Inoltre nella Comunicazione dovranno essere indicate anche le informazioni riguardanti cessioni e acquisti diversi dai leasing e dai noleggi, di valore superiore a 3.000 euro (dal 2011) o 25.000 euro (per il 2010), si tratta quindi dei dati richiesti dallo spesometro ( Dl 78/2010). Infine per le comunicazioni di leasing relative agli anni 2009 e 2010, la scadenza fissata al 31.12.2011 viene prorogata al 31.01.2012.