La Corte di Cassazione sezione lavoro , nella sentenza del 20-01-2017, n. 1554 ha precisato che l’intimazione del licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo, presuppone non solamente un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, bensì la necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui sia addetto il singolo lavoratore.
I giudici hanno specificato inoltre che detta soppressione non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto per l’azienda ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti. E’ quindi onere del datore di lavoro dimostrare la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo che migliorino le situazioni economiche sfavorevoli per l’azienda stessa.
Va inoltre dimostrata l’impossibilità di adibire il lavoratore licenziato ad altre mansioni, equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale.