Parabole che spuntano come funghi sulle facciate condominiali, panni stesi al di fuori dei parapetti dei balconi, tenda da sole improvvisate con colori e tipologia mai deliberati in assemblea, utilizzo improprio delle parti comuni come deposito di materiale, queste e tutta una serie di altre situazioni chiamano in campo il decoro del condominio.
Ma che cosa è di fatto il decoro condominiale? La normativa vigente conferisce grande importanza alle problematiche inerenti al decoro, tanto che molteplici sono gli articoli del codice civile che fanno riferimento al decoro architettonico ma in generale, non esiste un regolamento condominiale che non contempli una sezione dedicata al decoro dell’edificio in senso più ampio. In sostanza non esiste in termini normativi una vera e propria definizione del concetto di decoro architettonico o di decoro dell’edificio, in via generale però si può definire il DECORO come quell’insieme di atteggiamenti e comportamenti confacenti ad una vita dignitosa, corretta e risevata oppure più tecnicamente, un ornamento. Trasportando il concetto in ambito condominiale è lecito il duplice riferimento sia al contesto architettonico urbanistico che a quello sociale caratterizzato dalla vita dei partecipanti.
Nasce di fatto una sorta di DIRITTO dell’edificio di mantenere il suo aspetto nonostante l’avvicendarsi nel tempo dei vari partecipanti al condominio oltre che all’inevitabile mutazione delle abitudini degli stessi dettate dalle innovazioni tecnologiche e dalla sensibilità estetica.
Diritto costantemente minato, non tanto dal punto di vista architettonico ( anche se non sono rari i casi di vere e proprie fantasie edilizie al limite dell’abuso) quanto dalla maleducazione e dall’inosservanza delle più basilari norme di civile convivenza. Ma come risolvere le questioni legate al decoro? Quando si tratta di problematiche relative all’ambito edilizio è l’assemblea il solo organo in grado di autorizzare eventuali modifiche nelle proprietà private e comuni… il tutto ovviamente compatibilmente con i regolamenti edilizi dei comuni di residenza.
I problemi più grossi sono però rappresentati da azioni legate alla vita quotidiana.
In alcuni dei casi citati inizialmente è il codice che prescrive come muoversi: nel caso dell’installazione di antenne o parabole ad esempio l’art. 1122 bis dispone che non possano essere vietate ma fornisce all’assemblea la facoltà di prescrivere con le maggioranze del quinto comma del 1136, le modalità di esecuzione e installazione finalizzate alla salvaguardia del decoro. Per problematiche inerenti le tende da sole, la tipologia delle siepi, l’uso di alcune parti comuni in genere è il regolamento ( meglio se contrattuale) a dettare la legge.
I regolamenti contrattuali infatti spesso impongono il colore e la tipologia delle tende, la specie arborea delle siepi e l’utilizzo di un locale comune presente in condominio.
Non insolita è la problematica legata al mancato rispetto del regolamento condominiale per la raccolta differenziata. Spesso i condomini non eseguono la raccolta delle varie frazioni nella maniera corretta o non rispettano i modi e i tempi per il conferimento, trasformando gli spazi adiacenti al condominio in piccole piazzole ecologiche non autorizzate.
In questi casi per evitare sanzioni vere e proprie da parte degli enti competenti è sempre bene richiedere all’amministratore di procedere a dei richiami formali.
La regola generale deve sempre e comunque restare quella per cui, limitatamente alle competenze previste dalla legge, spetta all’assemblea definire il decoro del condominio, indicando all’amministrazione dello stabile regole che tuti i condomini devono seguire. Spetta infatti all’amministratore far rispettare il regolamento ed adoperarsi, ove possibile, per la salvaguardia del decoro dell’edificio contrastando atteggiamenti irrispettosi dei condomini interessati.
Dott.ssa Michela Scavo