I contribuenti decaduti alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione, concessa in data antecedente o successiva al 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159) possono nuovamente rateizzare l’importo, fino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati, anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. Questo quanto previsto dall’art. 13 bis del Decreto enti locali (DL 113/2016) diventato legge il 7 agosto e pubblicato in Gazzetta il 20 agosto 2016.
La nuova richiesta di rateazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge avvenuta il 21 agosto e quindi entro il 20 ottobre 2016.
Inoltre anche per il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, che ha definito con gli uffici delle Entrate l’accertamento attraverso strumenti deflattivi del contenzioso quali, ad esempio, l’adesione o l’acquiescenza, può ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Enti locali, la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.
Altra novità prevista dalla legge : sarà possibile presentare l’istanza ad Equitalia senza allegare documenti comprovanti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per le somme iscritte a ruolo di importo non superiore a 60.000 euro (passa quindi da 50.000 a 60.000).
Fonte: fiscoetasse.com