La Cassazione 15892-2016 legittima l’attività di un lavoratore in malattia, presso terzi, se non pregiudica la guarigione
La Cassazione civile, sez. lav., con sentenza n. 15982 del 1 agosto 2016 afferma che è illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore sorpreso a svolgere attività extralavorative durante il periodo di malattia nel caso l’attività non sia tale da pregiudicare la guarigione. Nello specifico una lavoratrice durante il periodo in cui era stata assente dal lavoro a seguito di infortunio, svolgeva attività lavorativa presso il ristorante del proprio compagno. Dato che le condotte poste in essere dalla donna non erano tali da comportare una violazione delle prescrizioni di riposo e di cure impartite dai certificati medici, non trattandosi di attività richiedenti particolari sforzi, né lunga permanenza in piedi, che non ne pregidicavano la guarigione, gil Ermellini hanno ritenuto illegittimo il licenziamento e respinto il ricorso del datore di lavoro.