IMU 2014, acconto entro il 16 giugno
Il versamento dell’acconto IMU per il 2014 dovrà essere versato entro il prossimo 16 giugno Entro il 16 giugno i titolari di immobili devono provvedere al pagamento della prima rata dell’IMU 2014 (a titolo di acconto). In particolare, sono tenuti al pagamento i proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili, ad eccezione delle abitazioni principali non di lusso (cioè diverse dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), degli immobili delle cooperative edilizie e degli immobili IACP, dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, dei fabbricati rurali strumentali. L’acconto andrà calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2013.
TASI: cos’è?
La Tasi è il tributo comunale per i Servizi Indivisibili con cui le amministrazioni comunali potranno far fronte alle spese per l’illuminazione, la cura del verde, la pulizia delle strade e tutti gli altri servizi che vengono forniti in maniera uguale a tutti i cittadini . E’ stata istituita come parte della imposta comunale unica IUC, insieme all’IMU (per i beni immobili diversi da quelli di residenza) e alla TARI (per il servizio di asporto rifiuti ) dall’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 cd.Legge di stabilità. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale così come definita ai fini Imu, e di aree scoperte edificabili e non , a qualunque uso adibiti. Sono escluse:
• le aree scoperte accessorie o di pertinenza di locali tassabili, non operative;
• le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c
Per il calcolo dell’imposta, l’aliquota fissata dal Comune va applicata, come per l’IMU, sulla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per 160.
Decreto casa convertito in legge
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014 è stata pubblicata la Legge n. 80 del 23 maggio 2014 di conversione del D.L. n. 47/2014 (c.d. “Piano Casa”), recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. Il decreto convertito in legge contiene anche la norma che prevede la riduzione dell’aliquota della cedolare secca dal 15% al 10% sui contratti a canone concordato. Viene poi soppresso il limite posto al bonus mobili dalla Legge di Stabilità 2014, pertanto la spesa agevolabile può essere anche superiore alla spesa sostenuta per i connessi lavori di ristrutturazione dell’immobile.
Società tra professionisti: reddito d’impresa
La Direzione centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate, con l’interpretazione resa l’8 maggio scorso in sede di risposta ad un interpello, ha precisato che quando i professionisti scelgono di associarsi tra loro, eventualmente anche con soggetti non professionisti, e scelgono la forma della società tra professionisti (Stp), tale società produce reddito d’impresa, con ciò che esso implica (es.: criterio di competenza e non di cassa, non assoggettamento alla ritenuta d’acconto dei compensi relativi alle prestazioni rese, determinazione del valore della produzione ai fini Irap sulla base delle disposizioni che regolano gli imprenditori commerciali). In particolare, secondo le Entrate, anche per le società tra professionisti sarebbe valido il principio affermato dagli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, che attraggono nel reddito d’impresa i redditi prodotti dalle società di persone non semplici, dalle società di capitali e dagli enti commerciali.