In un articolo pubblicato un paio di mesi fa avevamo riportato le recenti innovazioni in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o servizi, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, prevedendo l’obbligo anche in capo al committente di verificare la regolarità contributiva dei soggetti coinvolti in un contratto che prevede l’appalto di lavori o servizi. Le novità introducevano nuove importanti modifiche alla normativa vigente, ovvero in caso di accertamento di irregolarità in materia, ricadrebbe anche in capo ai committenti l’’obbligo della corresponsione delle quote di trattamento di fine rapporto e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto: Ebbene, è di questi giorni un’importante precisazione dell’Agenzia delle Entrate che con la Circolare 40/E del 08/10/2012, indica le nuove regole fiscali sulla responsabilità solidale negli appalti per i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012. Si tratta della norma introdotta dall’articolo 13-ter del Dl n. 83 del 2012, che stabilisce rispettivamente per il committente e per l’appaltatore l’obbligo di verificare non solo l’esecuzione del corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ma anche dell’ Iva relativa al contratto oggetto di appalto da parte dell’appaltatore o del subappaltatore. La circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che in base a quanto previsto dallo Statuto del contribuente, questi adempimenti sono richiesti solo dopo 60 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di legge. La norma prevede la responsabilita’ dell’appaltatore e del committente per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sul pagamento dell’Iva da parte, rispettivamente, dell’appaltatore o del subappaltatore nell’ambito del contratto, ma allo stesso tempo esclude dalla responsabilita’ l’appaltatore/committente che acquisisce la documentazione fiscale relativa a questi versamenti. Dato che gli adempimenti previsti sono esigibili solo dopo il sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della norma, la certificazione deve essere richiesta solamente per i pagamenti fatti a partire dall’11 ottobre 2012 e esclusivamente in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto di quest’anno. Come afferma la norma, gli adempimenti fiscali in questione possono essere certificati dai Centri di assistenza fiscale o da un professionista abilitato. In alternativa, precisa il documento di prassi, e’ valida anche una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore garantisce l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge. La scelta da parte del legislatore di percorrere questa strada, che lega in maniera sempre piu’ stretta le responsabilità fra appaltatore, subappaltatore e committente, pone in capo a quest’ultimo adempimenti che richiedono un certo livello di competenza che non è normalmente alla portata del comune cittadino, ma sembra l’unica scelta possibile per creare un circolo virtuoso in direzione del raggiungimento di una tanto auspicata equità fiscale, non v’è dubbio però che il richiamo all’ausilio dei centri di Assistenza fiscale per la certificazione dei documenti, farà lievitare ulteriormente i costi. Per approfondimenti/chiarimenti: studio@offredi.it