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NOVITA’ FISCALI

Il Disegno di legge sulla riforma del lavoro predisposto dal ministro Elsa Fornero ha iniziato l’11 aprile il suo percorso di valutazione da parte del Parlamento, passando all’esame della Commissione Lavoro del Senato. Il voto sull’articolato è previsto per fine aprile, mentre l’approdo in Aula del Ddl è indicato per i primi di maggio. Nell’articolato ci sono anche nuove misure fiscali. All’art. 71, infatti, viene prevista una riduzione dal 40% al 27,5% della deducibilità delle auto aziendali per imprese, professionisti, artigiani e commercianti, mentre per la deducibilità per le auto concesse ai dipendenti scende dal 90% al 70%. Si riduce anche lo sconto forfettario IRPEF sui redditi da affitti per i proprietari che non hanno scelto la cedolare secca. E’ previsto, inoltre, un aumento delle addizionali comunali sulle tasse aeroportuali che arriveranno a 5 euro a passeggero e minori deduzioni dei contributi sanitari obbligatori sulle RC Auto. Le modifiche, se saranno approvate, saranno attive già dal 2013. Il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 5/2012) è stato convertito nella Legge n. 35 del 4 aprile 2012 e, tra le varie misure, ha ridotto i tempi per il cambio di residenza, abitazione e mutamenti nella composizione della famiglia. I cittadini devono presentare o inviare, anche per fax o posta certificata, le istanze (redatte su modelli pubblicati sul sito del ministero dell’Interno) di trasferimento di residenza o di costituzione di nuova famiglia/convivenza o di altri cambiamenti che sono avvenuti nella composizione della famiglia/convivenza entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Se le domande non sono sottoscritte dinanzi all’ufficiale di anagrafe, è necessaria anche la copia del documento d’identità. Entro due giorni lavorativi le istanze devono essere esaminate e si deve procedere con l’iscrizione anagrafica; l’eventuale ritardo non comporta il differimento degli effetti giuridici, che decorreranno dalla data di presentazione dell’istanza. Introdotto poi il termine di 45 giorni dalla presentazione/invio della domanda per il maturare del silenzio assenso. Il maxiemendamento al Decreto fiscale (D.L. n. 16/2012) è stato approvato al Senato ed ora è all’esame della Camera e prevede, tra le altre cose, all’art. 3, comma 16-ter, una modifica del trattamento fiscale delle borse di studio, che finora costituivano reddito imponibile per intero, salvo poi beneficiare della detrazione d’imposta. Il nuovo trattamento fiscale potrebbe prevedere, infatti, l’esenzione Irpef fino a € 11.500 per le borse di studio, gli assegni, i premi o i sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, di conseguenza, contribuirebbe a formare reddito imponibile assimilato a quello di lavoro dipendente solo la parte di emolumento eccedente gli € 11.500. Continuano, nel frattempo, le proposte di modifica al Decreto fiscale inerenti l’IMU. Tra le 580 modifiche proposte già depositate in Commissione Finanze della Camera rilevano: il differimento al 30 settembre del termine per presentare la dichiarazione IMU per i contribuenti tenuti a tale adempimento, l’applicazione dell’aliquota prevista per la prima casa (4 per mille) anche alle case dove abitavano gli anziani che ormai risiedono in case di riposo e che altrimenti risulterebbero seconde case e sarebbero, quindi, gravate dall’aliquota del 7,6 per mille, la rateizzazione dell’acconto di giugno. Proprio in merito all’IMU, sono intanto stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate i codici tributo per il versamento dell’IMU, distinguendo i codici tra quota spettante al Comune e quota spettante allo Stato per consentire la ripartizione senza fare confusione. L’Agenzia ha, inoltre, approvato due provvedimenti sempre relativi all’IMU: con uno viene precisato che il versamento dell’IMU, a differenza di quanto avveniva per l’ICI, potrà avvenire solo mediante modello F24 (esclusivamente in via telematica per i titolari di partita Iva, mentre sia in modalità telematica che in modalità cartacea per le persone fisiche non titolari di partita Iva); con l’altro provvedimento, viene opportunamente modificato il modello F24 in modo da recepire l’IMU al posto dell’ICI. L’Agenzia delle Entrate ha poi aggiornato le avvertenze sugli accertamenti notificati dal mese di aprile, recependo le novità in materia di mediazione tributaria e calcolo degli interessi dovuti. La prima avvertenza riguarda la possibilità per il contribuente di definire l’accertamento in modo agevolato con la riduzione delle sanzioni ad un sesto se rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo/mediazione o istanza di accertamento con adesione. In tal caso, le somme dovute per imposte, sanzioni e interessi devono essere pagate entro il termine per presentare il ricorso, anche in forma rateale. Da ultimo, vi segnalo che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13926 depositata il 12 aprile 2012, ha affermato il principio secondo cui il professionista che omette di dichiarare le fatture emesse, anche se non ha incassato i relativi compensi, commette il reato di infedele dichiarazione dell’Iva. In particolare, viene precisato che, pur non vigendo nei confronti del professionista, per effetto del principio di cassa, l’obbligo di emissione della fattura se non sono stati riscossi i compensi, qualora vengano emesse le fatture, l’Iva relativa deve essere comunque indicata nella dichiarazione Iva, tanto più se si è usufruito della detrazione di tale imposta. Dott. Ernesto Zamberlan www.fiscoetasse.com

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